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IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

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Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.

L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.

PiMUS: quando è obbligatorio?

Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.

Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.

Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:

  • Libretto del Ponteggio
  • Schema tipo
  • Progetto
  • Elenco attrezzature e macchine da impiegare
  • Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
  • Istruzioni di montaggio e di smontaggio
  • Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
  • Piano di salvataggio
  • Autorizzazioni ministeriali
  • Disegno esecutivo
  • Schede di verifica
  • Distinta degli elementi del ponteggio
  • Documentazione di formazione professionale
  • Schede di verifica

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

info@securitalia.net

Sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati

 

In Italia esiste ancora un po’ di confusione sulla corretta definizione normativa di “spazi confinati”. La legislazione internazionale risulta chiara e dettagliata nel definire i “confined spaces” che vengono distinti nelle stesse OHSA, in cinque diverse categorie a seconda che l’ambiente sia nell’edilizia (scavi), nel settore industriale( vasche di raccolta e silos), in agricoltura (pozzi interrati e depuratori), sulle navi (stive) o nei porti (container e cisterne).

Rischi per gli spazi confinati

I rischi principali per le attività in ambienti confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno.

In entrambi i casi si può quindi parlare a ragion veduta di rischio di tipo chimico :Ossidi di azoto (NO2,NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Monossido di Carbonio, Benzene, formaldeide sono tra i contaminanti aerodispersi a maggior rischio che agiscono attraverso un meccanismo di tossicità.

Un altro rischio è legato a cadute accidentali o provocate da sensazioni di vertigini, anche eventualmente correlate alla carenza di ossigeno che provoca inizialmente stato di torpore e sonnolenza. È indispensabile in questi casi installare dispositivi di controllo e monitoraggio dell’aria, (sia indossabili che fissi) che rivelino eventuali stati di sottossigenazione o presenza di contaminanti al di sopra dei valori sogli consentiti.

Infine non sono da trascurare rischi correlati ad esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi, anche in virtù della attività svolte all’interno degli spazi e dell’acustica particolare di questi ultimi; disagi riconducibili a situazioni microclimatiche sfavorevoli (elevata umidità, calore eccessivo) ed il sempre presente rischio incendio che va valutato attentamente in relazione all’eventuale presenza di sorgenti di innesco e delle già citate sostanze chimiche anche potenzialmente infiammabili (Benzene, Formaldeide).

Settori più a rischio

I settori lavorativi che possiamo considerare più a rischio sono quelli industriali (si pensi a quella chimica), in cui per esempio possono essere presenti grosse cisterne per la lavorazione o la conservazione dei prodotti intermedi o finiti, in questi casi sono da considerare con attenzione anche e soprattutto le attività di pulizia e manutenzione.
Inoltre il settore dell’agricoltura, per la presenza di silos di stoccaggio, in cui la presenza di polveri aero disperse, oltre che tossiche, possono essere fonte di facili incendi.

 

Formazione ed aggiornamento

Come già in precedenza accennato l’aspetto della formazione, oltre ad essere un obbligo certificato, assume importanza strategica per tutti gli operatori di questo settore, la normativa di riferimento (sempre DPR 177/2011) definisce i criteri d i contenuti formativi, obbligando i soggetti interessati ad erogarla ed a sostenerla.
In situazioni in cui siano assegnate attività in regime di appalto o subappalto, è obbligo del committente erogare la formazione e l’addestramento specifico, oggetto anche di aggiornamenti, ai lavoratori che opereranno in ambienti confinati e a sospetto di inquinamento, ivi compresi i datori di lavoro delle singole imprese (se direttamente operanti in cantiere).
È importante sottolineare quindi l’obbligo, che non si limita alla verifica di una eventuale formazione pregressa, ma che impone di effettuare formazione specifica sui rischi, documentata e con verifica di apprendimento, con durata commisurata alla natura dell’attività, per ogni singola lavorazione.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro Online

Quali corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro possono essere svolti in eLearning?

Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” viene prevista per queste tipologie di corsi:

  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Ricordiamo anche che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

  • Docenti-formatori per la sicurezza
  • Coordinatori per la Sicurezza

Con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (esclusi i moduli pratici)”.

 

A seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

  • RLS ;
  • Addetti antincendio e al Primo Soccorso;

Per garantire qualità ed efficacia della formazione in modalità e-Learning, Associazione Secur Italia  utilizza i corsi online di formazione obbligatoria (sicurezza e salute sul lavoro, privacy, qualità, ambiente) realizzati da  una piattaforma e-Learning completa, facile ed economicamente vantaggiosa per la gestione della formazione on-line o blended.

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Differenza tra DVR e DUVRI

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

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Gli estintori

Se l’incendio è di piccole dimensioni si può agire subito utilizzando gli estintori a disposizione.

Gli estintori devono essere scelti in base alla loro azione sul materiale combustibile. Possiamo distinguere :

  • Schiuma: Ha azione soffocante e raffreddante.Va versata sul combustibile nel modo meno violento possibile; non usare su elementi in tensione, prodotti reattivi o beni deteriorabili;
  • Acqua: Serve soprattutto a raffreddare, soffocare e separare. In un combustibile incendiato quindi, è meglio utilizzare acqua frazionata in modo da ripartirla su una superficie maggiore possibile. Inoltre  l’acqua va utilizzata anche su materiali non ancora coinvolti nell’incendio al fine di evitare l’innesco. Non usare su elementi in tensione metalli e leghe leggere, prodotti reattivi, beni deteriorabili e liquidi infiammabili leggeri;
  • Polvere: Soffoca, raffredda e reagisce per inibizione chimica . Va scaricata sul fuoco dirigendola verso la base dello stesso. Non usare su apparecchiature elettroniche, metalli leggere e beni deteriorabili;
  • Anidride carbonica( CO2): Ha azione di soffocamento e raffreddamento. Agisce saturando il volume interessato all’incendio . Non usare in luoghi aperti o con forti correnti d’aria

Quando si attacca un incendio bisogna ricordare che la capacità di un estintore non è infinita: Dopo 5- 20 secondi l’estintore è scarico. Posizionarsi, se possibile, nella posizione” sopravento” (vento alle spalle) che permette di avvicinarsi al principio d’incendio riducendo l’esposizione a calore da irraggiamento e ai prodotti della combustione; ne consegue anche una buona visibilità durante l’operazione di estinzione .

ATTENZIONE però a non avvicinarsi troppo: mettersi in posizione tale da essere pronti a balzare dietro(un piede avanti e uno indietro) e tenersi sempre una via di fuga alle spalle. La salvaguardia della salute dei lavoratori è sempre il primo e più importante obiettivo.

 

Vigilanza e sanzioni. Chi controlla le aziende? Quando si può arrivare a sospendere l’attività lavorativa?

L’organo di vigilanza(art.13) deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e  salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all’interno dei servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda sanitaria Locale e dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre all’ASL ance i Vigili del Fuoco , i Carabinieri  svolgono funzioni di vigilanza per la parte specifica competenza.

COME VENGONO DECISI I CONTROLLI?

I controlli da parte del personale ispettivo avvengono :

  • su loro iniziativa;
  • per indagine su infortuni o malattie professionali;
  • su richiesta o segnalazione;

CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI ISPEZIONE?

Se un tecnico dell’organo di vigilanza, nel corso di un’ispezione, accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull’igiene del lavoro, rileva la contravvenzione e obbliga al datore di lavoro a mettersi in regola entro un termine di tempo

Se al ricontrollo,nei tempi fissati, l’ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione , il contravventore , dopo aver pagato una sanzione in denaro,non subirà un’azione penale. Invece , se il contravventore non regolarizza la situazione o non paga la multa, sarà la magistratura a perseguire il reato e il soggetto potrà essere arrestato.

QUANDO IL PERSONALE ISPETTIVO PUO’ ARRIVARE A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ?

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le violazioni gravi sono?

Il provvedimento di sospensione è attuato anche in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria(Che cosa si rischia a lavorare in nero?) in misura pari o superiore al 20 % .