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Obblighi per i B&B

I b&b rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi sia in campo di igiene alimentare (HACCP), legionella che nel campo della sicurezza sul lavoro.

Secur Italia è specializzata nel seguire questo tipo di attività, vantando tra i nostri clienti molti b&b, sparsi su tutto il territorio Italiano.


Uno degli obblighi principali da rispettare per i B&B è quello della legionella. Infatti ogni b&b deve redigere specifico manuale per la gestione della legionella e annualmente deve effettuare campioni per la ricerca del batterio. 

Le analisi vanno fatte una volta all’anno, meglio se prima dell’alta stagione. 

– POSIZIONAMENTO ESTINTORI (numero variabile in base alla grandezza della struttura) e manutenzione semestrale come previsto per legge

– POSIZIONAMENTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO (numero variabile in base alla grandezza della struttura)

– ELABORAZIONE PIANO EMERGENZA (solo per i B&B più grandi e complessi dove i percorsi di fuga non sono chiari e ben segnalati o per strutture “tortuose”)


Se poi in un b&b vengono assunti dei lavoratori, bisogna rispettare in pieno il D.Lgs. 81/08 smi, quindi si deve procedere a: 
DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.

Valutazione del rischio gravidanza, lavoro notturno e minori (ove necessari)

Rischi specifici che in genere si devono valutare:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di b&b, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, dettati dalla nostra esperienza, e non specifici per la propria attività.

Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell’area contatti.


CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso)

SECONDO QUANTO DETTATO DAGLI ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. 

NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)

NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)

NOMINA E CORSO PER RSPP DDL oppure NOMINA RSPP ESTERNO oppure NOMINA RSPP INTERNO E CORSO PER RSPP MODULO A + B (bar) + C. ELEZIONE E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL). 

SORVEGLIANZA SANITARIA (nomina del medico competente, con successiva visita medica ai lavoratori, solo però se previsto dal DVR)

 Altri documenti da avere e conservare in azienda: Dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.


Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!


Mascherine: facciamo chiarezza

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

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COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!

 

La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

Hai bisogno di un medico competente? CONTATTACI!

 

Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro Online

Quali corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro possono essere svolti in eLearning?

Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” viene prevista per queste tipologie di corsi:

  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Ricordiamo anche che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

  • Docenti-formatori per la sicurezza
  • Coordinatori per la Sicurezza

Con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (esclusi i moduli pratici)”.

 

A seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

  • RLS ;
  • Addetti antincendio e al Primo Soccorso;

Per garantire qualità ed efficacia della formazione in modalità e-Learning, Associazione Secur Italia  utilizza i corsi online di formazione obbligatoria (sicurezza e salute sul lavoro, privacy, qualità, ambiente) realizzati da  una piattaforma e-Learning completa, facile ed economicamente vantaggiosa per la gestione della formazione on-line o blended.

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Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

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Gli estintori

Se l’incendio è di piccole dimensioni si può agire subito utilizzando gli estintori a disposizione.

Gli estintori devono essere scelti in base alla loro azione sul materiale combustibile. Possiamo distinguere :

  • Schiuma: Ha azione soffocante e raffreddante.Va versata sul combustibile nel modo meno violento possibile; non usare su elementi in tensione, prodotti reattivi o beni deteriorabili;
  • Acqua: Serve soprattutto a raffreddare, soffocare e separare. In un combustibile incendiato quindi, è meglio utilizzare acqua frazionata in modo da ripartirla su una superficie maggiore possibile. Inoltre  l’acqua va utilizzata anche su materiali non ancora coinvolti nell’incendio al fine di evitare l’innesco. Non usare su elementi in tensione metalli e leghe leggere, prodotti reattivi, beni deteriorabili e liquidi infiammabili leggeri;
  • Polvere: Soffoca, raffredda e reagisce per inibizione chimica . Va scaricata sul fuoco dirigendola verso la base dello stesso. Non usare su apparecchiature elettroniche, metalli leggere e beni deteriorabili;
  • Anidride carbonica( CO2): Ha azione di soffocamento e raffreddamento. Agisce saturando il volume interessato all’incendio . Non usare in luoghi aperti o con forti correnti d’aria

Quando si attacca un incendio bisogna ricordare che la capacità di un estintore non è infinita: Dopo 5- 20 secondi l’estintore è scarico. Posizionarsi, se possibile, nella posizione” sopravento” (vento alle spalle) che permette di avvicinarsi al principio d’incendio riducendo l’esposizione a calore da irraggiamento e ai prodotti della combustione; ne consegue anche una buona visibilità durante l’operazione di estinzione .

ATTENZIONE però a non avvicinarsi troppo: mettersi in posizione tale da essere pronti a balzare dietro(un piede avanti e uno indietro) e tenersi sempre una via di fuga alle spalle. La salvaguardia della salute dei lavoratori è sempre il primo e più importante obiettivo.

 

Vigilanza e sanzioni. Chi controlla le aziende? Quando si può arrivare a sospendere l’attività lavorativa?

L’organo di vigilanza(art.13) deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e  salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all’interno dei servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda sanitaria Locale e dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre all’ASL ance i Vigili del Fuoco , i Carabinieri  svolgono funzioni di vigilanza per la parte specifica competenza.

COME VENGONO DECISI I CONTROLLI?

I controlli da parte del personale ispettivo avvengono :

  • su loro iniziativa;
  • per indagine su infortuni o malattie professionali;
  • su richiesta o segnalazione;

CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI ISPEZIONE?

Se un tecnico dell’organo di vigilanza, nel corso di un’ispezione, accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull’igiene del lavoro, rileva la contravvenzione e obbliga al datore di lavoro a mettersi in regola entro un termine di tempo

Se al ricontrollo,nei tempi fissati, l’ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione , il contravventore , dopo aver pagato una sanzione in denaro,non subirà un’azione penale. Invece , se il contravventore non regolarizza la situazione o non paga la multa, sarà la magistratura a perseguire il reato e il soggetto potrà essere arrestato.

QUANDO IL PERSONALE ISPETTIVO PUO’ ARRIVARE A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ?

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le violazioni gravi sono?

Il provvedimento di sospensione è attuato anche in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria(Che cosa si rischia a lavorare in nero?) in misura pari o superiore al 20 % .

 

Obblighi da rispettare per Fisioterapisti

Sicurezza sul lavoro per fisioterapisti

Gli obblighi da rispettare in uno studio di fisioterapisti con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR  rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHI DERIVANTE DA MOVIMENTI RIPETITIVI
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia idraulico, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16h (rischio alto)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

     

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PREVENTIVI PERSONALIZZATI SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE ALIMENTARE

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L’Associazione Secur Italia offre una serie di servizi dedicati alle aziende per l’espletamento degli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro e al sistema HACCP. Mettiamo a disposizione uno staff competente e preparato che può offrire una consulenza professionale completa su sicurezza sul lavoro e igiene alimentare ad aziende di tutte le dimensioni.

A questo associamo un’avanzata piattaforma e-learning tramite la quale eroghiamo tutti i corsi di sicurezza sul lavoro e HACCP, nei limiti delle disposizioni legislative in materia.

Inoltre organizziamo corsi in presenza (in aula o in videoconferenza) per portare a termine i percorso formativi che lo richiedono.

Se vuoi conoscere meglio i nostri servizi o richiedere un preventivo non esitare a contattarci.

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