Cosa sapere sul DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI)

Fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 DLgs 81/08) c’è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR (art. 28 DLgs 81/08). Tale documento deve riportare una serie di informazioni riguardanti il luogo di lavoro, con lo scopo di individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per la redazione del DVR occorre innanzitutto procedere alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro e che potrebbero causare infortuni o malattie per i lavoratori. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli che interessano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Vanno considerati anche il rischio stress lavoro correlato (Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004), i rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs 151/2001), i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.

Una volta effettuata la valutazione si potrà procedere alla stesura del DVR che, stando all’art. 28 del Testo Unico, deve contenere:

  • la relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati per effettuarla;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure che verranno adottate per migliorare i livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare e chi dovrà occuparsene all’interno dell’azienda
  • il nominativo di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività della nuova impresa.

Aggiornamento del DVR:

L’aggiornamento del DVR deve avvenire entro 30 giorni se:

  • Viene inoltrata una richiesta di benefici nel caso di particolari assunzioni.
  • Vengono introdotte modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Sussistono evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
  • Si verificano infortuni significativi.

Come per la redazione del documento, è possibile richiedere la nostra consulenza per la stesura del nuovo DVR.

Sanzioni legate alla redazione del DVR:

Qualora il datore di lavoro non rispetti una delle norme previste per la redazione del DVR può incorrere in sanzioni amministrative o penali, nello specifico:

  • Mancata redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. la detenzione è aumentata da 4 a 8 mesi nel caso in cui tale violazione riguardi aziende con più di 200 lavoratori, industrie estrattive con più di 50 lavoratori, aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; centrali termoelettriche; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; cantieri temporanei o mobili a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.
  • Redazione incompleta del DVR: ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
  • Redazione incompleta DVR (mancanza dei dati sulla valutazione dei rischi, sulle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici): ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi:

In alcuni casi previsti dalla normativa le aziende possono ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Devono utilizzare le procedure standardizzate le aziende fino a 10 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Possono utilizzare le procedure standardizzate le aziende fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’ esposizione all’ amianto