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Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla. OT23-2022

L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 (che ormai da qualche anno ha sostituito il “vecchio” modello OT24) per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante il 2021.

Vediamo tutte le novità previste nel modello INAIL OT23 2022.

IL NUOVO MODELLO OT23 2022

Nel modello INAIL OT23 2022, che nella struttura sostanzialmente riproduce quello precedente, l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Gli interventi sono articolati nel modulo di domanda in 6 sezioni:
– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) (A)
– prevenzione del rischio stradale (B)
– prevenzione delle malattie professionali (C)
– formazione, addestramento, informazione (D)
– gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E)
– gestione delle emergenze e DPI (F).

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO MODELLO OT23 2022

Le principali novità introdotte nel nuovo modello OT23 2022 riguardano:
– inserimento dell’intervento legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (C-6.1)
– reintroduzione dell’intervento riguardante l’adesione al programma Responsable care di Federchimica (E-18)
– eliminazione dell’intervento A-3.1 presente invece nell’OT23 2021 e che riportiamo di seguito “L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento”
– possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine oleose) e C-4.2 (automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B-9).

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.

L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2021.

pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

INSTALLAZIONE DEL DAE (DEFIBRILLATORE) E RIDUZIONE PREMIO INAIL

Anche nel modello OT23 2022 sono previsti 40 punti per la messa a disposizione in azienda del DAE (Defibrillatore) con contestuale formazione e addestramento dei lavoratori sulle tecniche BLS-D di rianimazione cardiopolmonare.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIDUZIONE TASSO INAIL

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT23 per la riduzione del premio assicurativo Inail è prevista il 28/02/2022.

QUANT’E’ LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL OTTENIBILE CON IL MODELLO OT23?

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
  • Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
  • Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
  • Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

Fonte:https://www.vegaengineering.com/

CONSULENZA HACCP

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore dell’igiene alimentare, possiamo offrire alle aziende, bar, ristoranti, alberghi, industrie alimentari, mense, ed imprese che operano nel settore agroalimentare e della ristorazione, una consulenza HACCP completa e professionale a costi realmente competitivi che prevede i seguenti servizi:

  • Corsi HACCP per il personale e per i responsabili dell’industria alimentare
  • Redazione e aggiornamento manuale di autocontrollo alimentare
  • Redazione e aggiornamento manuale di rintracciabilità

 

Ottieni subito informazioni utili ed un preventivo gratuito per il servizio di consulenza completa; un nostro consulente, dopo aver analizzato le attività svolte nella vostra impresa alimentare, si occuperà di disporre la tua azienda in regola con quanto disposto dalla normativa, italiana ed europea, sull’ igiene  alimentare.

 

L’autocontrollo alimentare è infatti obbligatorio per qualsiasi operatore ed a qualsiasi livello della filiera alimentare, dalla grande distribuzione al piccolo negozio di rivendita al dettaglio e il sistema HACCP è un insieme di pratiche ed accorgimenti messi in atto proprio per applicare al meglio l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata secondo metodi specifici.

 

– Trattandosi di una certificazione di rilevante importanza per la salute pubblica e la sicurezza alimentare, la normativa non prevede unicamente l’obbligo di frequentare il corso haccp ed ottenere il certificato, ma pure quello dell’aggiornamento e del rinnovo.
Si tratta infatti di un titolo di qualifica professionale a tutti gli effetti, e vista la necessità di tenersi sempre aggiornati sui rischi che possono sorgere, la legge prevede anche per il certificato haccp una data di scadenza.
La scadenza della validità dell’attestato haccp viene stabilita da Direttive Regionali: ogni Regione italiana perciò è stata chiamata a decidere i termini temporali entro cui l’attestato haccp va rinnovato.

Scopriamo quando scade la certificazione haccp in base alle Regioni in cui ci si trova ad operare:

  • Abruzzo: 3 anni
  • Basilicata: 1 anni
  • Calabria: 3 anni
  • Campania: 3 anni
  • Emilia-Romagna: 3 anni
  • Friuli-Venezia Giulia: 2 anni
  • Liguria: 5 anni
  • Marche: 3 anni
  • Puglia: 4 anni
  • Sardegna: 3 anni
  • Sicilia: 3 anni
  • Toscana: 5 anni
  • Umbria: 3 anni
  • Valle d’Aosta: 3 anni
  • Veneto: autonoma*
  • Lazio: autonoma*
  • Molise: autonoma*
  • Piemonte: autonoma*
  • Trentino-Alto Adige: autonoma*
  • Lombardia: autonoma*

*Le regioni ‘autonome’ sono quelle che hanno deciso di delegare al datore di lavoro o al titolare dell’attività la responsabilità di monitorare la preparazione dei suoi impiegati e di stabilire quando occorre rinnovare e aggiornare la formazione dei dipendenti in merito all’haccp. Il rinnovo e aggiornamento deve comunque avvenire in modo ciclico e continuato, ed è anzi indispensabile quando l’operatore cambia mansione ed è chiamato a svolgere nuovi compiti.

Per maggiori informazioni:

info@securitalia.net

 

 

Dispositivi di protezione individuale: Definizione di DPI, categorie,obblighi e sanzioni

In questo articolo parleremo di:
– DPI: definizioni
– Dispositivi di protezione individuale: prima, seconda e terza categoria
– Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
– Obblighi del lavoratore in tema di Dpi
– Criteri per l’individuazione dei DPI e sanzioni

DPI: Definizioni

Si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI)qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro.
Rientrano nella definizione;
a) l’insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) l’insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sè;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio (art. 1, D.Lgs. n. 475/1992).
Non rientrano nella definizione di DPI le seguenti attrezzature:
– DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi, ecc.).
– DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
– DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.).
– DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
– Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote;

Dispositivi di protezione individuale: di prima, di seconda e di terza categoria
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
Prima categoria
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
Seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Terza categoria
Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marcatura CE), stabilirne le condizioni d’uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all’uso dei DPI siano disponibili nell’impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano.
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell’aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell’udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi.

Obblighi dei lavoratori in tema di DPI
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l’impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 78, D.Lgs. n. 81/2008).
Il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l’esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici e devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

Criteri per l’individuazione dei DPI
Per l’individuazione dei DPI necessari, le modalità d’uso e le circostanze nelle quali è possibile l’impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII (schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) e all’art. 79 dello stesso decreto.
Inoltre con il D.M. 2 maggio 2001 il Ministero del lavoro ha riportati i criteri, ripresi dalle norme UNI di riferimento, per l’individuazione e l’uso dei seguenti DPI:
a) protezione dell’udito;
b) protezione delle vie respiratorie;
c) protezione degli occhi;
d) indumenti protettivi da agenti chimici;
Chi adotti criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI diversi da quelli riportati nel D.M. del 2 maggio 2001 dovrà comunque garantire un livello di sicurezza equivalente.

Sanzioni
Datori di lavoro o dirigenti
Il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta gli obblighi di:
– fornire i necessari e idonei DPI;
– fornire adeguate informazioni e formazione, e, ove richiesto anche addestramento all’uso dei DPI (DPI di 3ª categoria e DPI per la protezione dell’udito);
è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 5.480,00 euro.
Preposti
I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza delle norme relative all’uso dei DPI sono puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 €.
Lavoratori
Sono puniti con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da 219,20 a 657,60 euro i lavoratori che non ottemperano agli obblighi di:
– utilizzare appropriatamente i DPI, segnalarne le deficienze;
– sottoporsi alla formazione/addestramento sui DPI, utilizzarli come da istruzioni ricevute; averne cura; non apportarvi modifiche arbitrarie.