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Norme per la segnaletica di sicurezza

Un importante aspetto legato da sempre alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che tuttavia trova applicazione e si estende anche consistentemente al di fuori di questo ambito, è la normativa che definisce e standardizza la segnaletica per la sicurezza, già ampliamente affrontato nel Testo Unico e recentemente interpretato e reso obbligatorio a livello Europeo con la normativa UNI/EN/ISO 7010/2012.

Fanno parte dei numerosi doveri del datore di lavoro anche gli adempimenti relativi all’utilizzo della segnaletica di sicurezza, con lo scopo di “avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.”

Il D.Lgs 81/08 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162, e più nel dettaglio negli allegati :

  • LI – (articolo 262, comma 3) Segnali di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  • XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza;
  • XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici;
  • XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
  • XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi.

In generale la segnaletica di sicurezza di tipo permanente, segue una nomenclatura convenzionata e riconosciuta a livello internazionale, classificando i segnali nelle categorie seguenti:

  • segnali di divieto di forma circolare con un pittogramma nero in campo bianco e cornice rossa;
  • segnali di pericolo o avvertimento di forma triangolare in campo giallo;
  • segnali prescrittivi con simbologia bianca in campo azzurro;
  • segnali di salvataggio con scritta o pittogrammi bianchi in campo verde;
  • segnali antincendio di forma quadrata o rettangolare con scritta bianca in campo rosso.

La segnaletica invece di tipo occasionale assume rilevanza nel momento in cui si voglia sottolineare l’importanza di un evento limitato nel tempo, focalizzando l’attenzione del ricevente su situazioni contingenti. Vengono in questo caso utilizzati segnali luminosi, vocali, acustici o gestuali.
In generale le segnalazioni devono essere sempre brevi e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori e tenendo conto delle eventuali situazioni ambientali di disagio, allarme e scarsa visibilità ipotizzabili in caso di una emergenza.

Un capitolo a parte è dedicato alla segnaletica che identifica i rischi specifici di tipo chimico e biologico, il nuovo regolamento internazionale REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), introdotto in Europa a partire dal 2008 (REG 1272/2008/CE), stabilisce e standardizza tutta la normativa relativa alla produzione, al trasporto ed alla classificazione dei prodotti chimici, identificando di conseguenza nuovi pittogrammi di rischio e nuova segnaletica da adottare per i trasporti di sostanze pericolose. Vista la natura particolare e la complessità del regolamento 1272/08, il tema merita un approfondimento dedicato.

Quali sono gli obblighi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)?

Secondo quanto redatto all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria.

La figura dell’RSPP è estremamente importante all’interno dell’Azienda, solitamente il compito viene affidato ad una risorsa interna all’azienda, che può anche essere il datore di lavoro; può accadere tuttavia che questo compito possa essere affidato anche ad un consulente esterno esperto in sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico nell’art. 2 comma 3 lettera f) definisce il ruolo dell’RSPP:

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Gli obblighi dell’RSPP sono indicati nel D.Lgs. 81/08 in particolare nell’articolo 33 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione), nell’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) e nell’articolo 35 (Riunione periodica).

Articolo 33: Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Gli obblighi dell’RSPP sono ben definiti: individuare i fattori di rischio, valutarne il rischio, individuare misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo delle misure adottate; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

Il datore di lavoro può assumere la figura di RSPP nelle Aziende fino a cinque dipendenti. Così come l’RSPP esterno (o un qualsiasi dipendente), anche il datore di lavoro ha l’obbligo di formarsi con corsi appositi e con aggiornamenti a cadenza quinquennale.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della presa d’incarico. Oltre a questi obblighi, il datore di lavoro con funzione di RSPP, deve anche svolgere i medesimi compiti di un RSPP esterno.

Articolo 35: Riunione periodica

Uno degli obblighi più importanti di un RSPP è quello di indire una riunione periodica annuale, obbligatoria in tutte le aziende con più di 15 dipendenti.

Alla riunione dovranno partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.

Gli argomenti trattati all’interno della riunione sono:

  • Aggiornamento o redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
  • Criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • Programmi di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.

Uno degli obbiettivi della riunione è individuare sia i codici di comportamento necessari a ridurre al minimo i rischi, gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Se accade che vengono introdotte nuove tecnologie o vi è un cambio notevole riguardo l’esposizione al rischio, l’RLS può richiedere che sia convocata una nuova riunione.