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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

» nominare il medico competente ;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.