Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in quanto la sicurezza è vita!

I D.P.I., (dispositivi di protezione individuale), sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo, questa la definizione teorica, ma nella pratica quali sono veramente i vantaggi dell’utilizzo e soprattutto gli obblighi di legge?

Prima di tutto i D.P.I. devono:

  • essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
  • essere conformi alle norme per quanto riguarda il marchio CE
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e ai rischi da prevenire.
  • essere classificati a secondo dei rischi in prima, seconda e terza categoria in base all’entità del pericolo che il lavoratore potrebbe correre, da lieve a non controllabile                                                                                      Su questo argomento, il datore di lavoro, ha per legge un ruolo fondamentale e diverse responsabilità, come ad esempio: effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, provvedere che i D.P.I. vengano correttamente utilizzati dai propri lavoratori, e quindi informarli dei rischi dai quali questi dispositivi li proteggono.

Quando si parla di Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria è necessario l’addestramento all’impiego dei D.P.I..

Pertanto vengono organizzati dei corsi specifici in cui occorre la compilazione su appositi registri, accertando così che il lavoratore sia stato presente alla lezione e abbia seguito il programma e, più importante, che abbia compreso perfettamente l’utilizzo degli stessi e i rischi che si corrono nell’eventuale non utilizzo.

Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata e organizza, ove è necessario, uno specifico addestramento.

La formazione e l’addestramento all’uso di altre attrezzature e DPI di terza categoria, avviene nell’ambito dell’art. 37, in relazione della valutazione dei rischi specifica, di cui all’art. 111 D. Lgs. n. 81/2008.

Al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo D.P.I. III categoria, procedure di lavoro, ecc. ai sensi dell’art. 77 comma 5.

Tutto questo può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro???), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti.

Infine, dopo la consegna, il datore di lavoro, ha l’obbligo di vigilare affinché i D.P.I. vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI.

Spesso ci chiediamo, il lavoratore può essere sanzionato se non usa i D.P.I.?

Sì, se il lavoratore insiste a non utilizzare il D.P.I. occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.

Personalmente penso però che, più che rilevare l’importanza del possesso dei D.P.I., sarebbe necessario insistere sulla consapevolezza dei lavoratori sull’importanza del loro utilizzo, perché proprio il loro “non uso??? è alla base della maggior parte degli incidenti che avvengono nel mondo del lavoro.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in quanto la sicurezza è vita!